Spese di giustizia

Gratuito patrocinio. (D.M. 2 luglio 2012; G.U. 25 ottobre 2012, n. 250). Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Visto l'art 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n.  115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Visto l'art. 77 del citato Testo Unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente; Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2008, è stato aggiornato in euro 10.628,16 l'originario importo fissato dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02; Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 il predetto limite di reddito fissato in euro 10.628,16; Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%; Decreta: L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, è aggiornato in euro 10.766,33. Registrato alla Corte dei conti il 9.8.2012. Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 345 (cfr. Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2012, n. 250 Serie Generale).

Politica e antipolitica

Il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri - giunto a Palermo per parlare ai giovani coinvolti nel progetto educativo antimafia del Centro Pio La Torre - ha sostenuto che “C’è un forte sentimento di antipolitica, un forte disprezzo che avverto anche oggi qui. È un momento complicato e questo sentimento alberga in gran parte del Paese. Ma state attenti. Quando crescono questi sentimenti, si sfocia sempre in dittatura, in qualcosa di molto più doloroso di questa politica” (cfr. AGI). Vero, però sì dal caso che verso la dittatura porta anche un certo modo di fare politica, cioè quello degli ultimi decenni, e non è un caso se le masse sono esauste di quest’apparente democrazia. Sono stanche di una classe dirigente che sempre più nel corso degli anni sembra avere assunto un comportamento sultanistico piuttosto che democratico, ossia un fare che - a mio avviso consapevolmente - ha configurato una situazione di confusione tra il patrimonio privato (dei politici) e il loro arbitrio e il patrimonio e i poteri pubblici (cfr. Segatori, 2007). Il ministro parla di populismo, invece credo che qui si tratta più approfonditamente di analisi critica dei fatti, partendo proprio dalla triste esperienza vissuta nel nostro Paese e in Europa nella prima metà del secolo scorso. Diciamo pure una visione del fenomeno, un pò più ampia rispetto a quella illustrata dal ministro.

Gli strascichi del Terzo Reich

In applicazione della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja del 3 febbraio 2012 che ha confermato l’immunità riconosciuta dal diritto internazionale agli Stati sovrani, la Prima Sezionale Penale della Corte di Cassazione - in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili (sentenza n. 5044 del 2004) ed altre, circa l’ammissibilità di domande risarcitorie promosse contro lo Stato straniero per delitti contro l’umanità commessi da suoi militari in tempo di guerra - ha ritenuto non sussistente la giurisdizione italiana a conoscere delle domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania con riguardo ad attività “iure imperii”, ritenute lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità, commesse dal Terzo Reich tra il 1943 ed il 1945 (cfr. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 32139 del 30 maggio 2012 - depositata il 9 agosto 2012).

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con una sentenza (per molti) a sorpresa, salva gli stipendi di magistrati e dei dirigenti pubblici. Infatti, decidendo su una serie di questioni di illegittimità costituzionale sollevate da molti Tribunali amministrativi ai quali altrettanti e più magistrati avevano fatto ricorso dichiarando l'incostituzionalità di alcune norme relative ai tagli alle loro retribuzioni, la Consulta ha ritenuto che tali disposizioni, proprio perché applicate solo a queste due categorie, ledono il principio di uguaglianza determinando così un irragionevole effetto discriminatorio. La decisione della Corte Costituzionale muove da una premessa dei ricorrenti - ed è questo il punto, dove rivolgo la mia attenzione - secondo la quale “Tale disciplina contrasterebbe, altresì, con gli artt. 3, 100, 101, 104 e 108, della Costituzione, in quanto realizzerebbe una irragionevole decurtazione del trattamento retributivo dei magistrati, il quale è caratterizzato da un automatismo legale, che si pone «come guarentigia idonea a garantire il precetto costituzionale dell’autonomia ed indipendenza dei giudici, valore che deve essere salvaguardato anche sul piano economico», con la conseguenza che una simile manovra obbligherebbe il magistrato (come singolo o come Ordine) a rivendicazioni economiche verso i pubblici poteri.”. Come da titolo di questa breve riflessione, un’argomentazione quella appena richiamata che solleva delle comprensibili perplessità. Nel senso che non mi sembra certo in assoluto che il trattamento economico dei magistrati abbia una qualche relazione diretta con la loro autonomia e indipendenza (cfr. Corte Costituzionale - Sentenza n. 223/2012 - Udienza Pubblica del 3.7.2012 - Decisione del 8.10.2012 - Deposito del 11.10.2012).

Il bambino conteso

L’Italia si fregia di essere la culla del diritto, poi, in pratica, aimè nemmeno infrequente, quando c’è da dimostrarlo nei fatti sembra di assistere all’esatto contrario. Qui non intendo tanto discutere su eventuali responsabilità penali in capo a qualcuno, ma più ampliamente, citando Treves, di porre una riflessione su come il diritto si attua nella società e come agiscono gli operatori giuridici (cfr. Maggioni, 2008), cioè - afferma Ferrari - chi svolge professioni o ricopre ruoli connessi con il diritto; nello specifico, quindi, ponendo l’accento su comportamenti – che seppur e laddove non penalmente rilevanti – discutibili sotto il profilo etico. La vicenda è nota, da una parte coinvolge un minorenne (dieci anni) con i suoi diritti, dall’altra riguarda la diatriba giudiziaria tra i suoi genitori.