La mediazione obbligatoria

La norma sulla mediazione obbligatoria è stata dichiarata incostituzionale. Di fatto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs 4 marzo 2010, n.28 per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione (cfr. Comunicato stampa dal Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2012). La questione era stata sollevata dal TAR del Lazio poiché l’introduzione della mediazione obbligatoria non trova una rispondenza nella legge delega, con conseguente violazione dell’articolo 77 della Costituzione. Mi auguro che questo “stop” possa servire anche a rivedere il contenuto della norma stessa, proprio nella parte in cui conferisce la possibilità di esercitare come mediatore a (quasi) chicchessia. Sono d’accordo con chi sostiene che per esercitare come mediatore bisogna avere un minimo di conoscenze e competenze giuridiche, ma, aggiungo, anche inerenti all’area psicologico-sociale. Inevitabilmente tutte acquisibili in ambito accademico. Invece come spesso accade, in Italia non si legifera secondo razionalità per il bene comune, ma in base al potenziale ritorno elettorale. Del tipo: accontentiamo questa o quella categoria professionale e ragionevolmente ci assicuriamo un certo numero di simpatizzanti. Tentare di mediare un conflitto (sociale) è una cosa seria, è una professione che non si può farla intraprendere a (quasi) chiunque solo perché si è frequentato un corso di qualche ora.