mercoledì 13 marzo 2013

Perizia: mancato espletamento

Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d'impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali  perviene  a una decisione difforme rispetto alla tesi dell’impugnante, rimanendo  implicitamente non  condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia). A ciò deve aggiungersi che il mancato espletamento di una perizia non può mai assurgere a causa di annullamento di una sentenza ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), trattandosi di un atto processuale di carattere “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 17 aprile 2012, n. 14759).