Dichiarazioni testimoniali

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha riaffermato il principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti umani, affinché un accusato possa essere condannato è necessario che tutte le prove a carico devono normalmente essere assunte alla sua presenza in pubblica udienza, salvo eccezioni a tale principio da cui non derivino lesioni del diritto di difesa. Pertanto è ammissibile la lettura delle dichiarazioni testimoniali in precedenza rese qualora le stesse, in concreto, non abbiano avuto un ruolo decisivo nella statuizione di condanna (cfr. Sezione Quarta CEDU, 2013).