Pubblica sicurezza: ex buttafuori

Il «Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti» [1], gli ex buttafuori per intenderci, è certamente tenuto alla tutela dell'incolumità degli avventori, pur tuttavia senza usurpare le pubbliche funzioni. Questo è il principio di diritto ribadito dalla Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza n. 4159/2013, in Diritto e Giustizia). Infatti, se da un lato la prassi seguita dai gestori di locali di intrattenimento e spettacolo (come ad esempio le discoteche) è in genere quella di affidare l’attività di controllo e di repressione delle condotte anomale ai cosiddetti buttafuori, dall’altro è bene ricordare che questi ultimi in base all’ordinamento vigente non rivestono alcuna funzione pubblica.


[1] Riferimenti normativi:


Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 e successive modifiche).


Articolo 3, commi 7-13, della Legge 15.07.2009, n. 94.


Decreto Ministro dell'Interno 06.10.2009.