martedì 20 maggio 2014

Incolumità pubblica

Nel caso di temperamento litigioso del titolare del porto d'armi, accertato a seguito di intervento da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, rende legittima l’adozione del divieto di detenzione da parte del Prefetto, anche laddove quest'ultimo, in sede di contraddittorio, non si sia soffermato sulle deduzioni presentate dal privato rispetto ai presupposti di adozione del medesimo provvedimento. Infatti, «Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ai fini dell'applicazione della misura preventiva di cui all'articolo 39, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non vi è necessità che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento di non abusarne (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2007 n. 63)» (cfr. TAR Campania, Sezione V, Sentenza n. 2268/2014; 27 febbraio / 23 aprile).