Porto d’armi

È illegittima la revoca del porto d’armi, di cui peraltro il titolare non ha mai abusato, anche laddove questi abbia legami parentali con persona malavitosa. Infatti, nel caso in esame, «L’atto impugnato dà rilievo unicamente al dato soggettivo del rapporto di affinità con soggetto nei cui confronti si riscontrano pregiudizi e contiguità alla criminalità organizzata. Non emerge dagli atti del procedimento il riscontro, sul piano oggettivo, di una stabile frequentazione e contiguità del detentore delle armi con la persona legata da rapporto di affinità, cui possa collegarsi il paventato abuso del titolo autorizzatorio. Né, sul piano soggettivo, vengono posti in rilievo precedenti penali a carico dell’appellante e, tantomeno, una condotta di vita che sia segnata da episodi idonei a far dubitare della sua irreprensibilità morale, ovvero che siano sintomatici di una vicinanza ad appartenenti ad organizzazioni criminali» (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Sent. n. 2312/14; 27 marzo / 6 maggio).