giovedì 4 dicembre 2014

Accesso atti

LeggeAnche se non riguarda direttamente l’attività degli investigatori privati, la sentenza del Consiglio di Stato qui di seguito allegata tratta un tema che può ugualmente interessare anche quella stessa categoria professionale poiché l’argomento in esame attiene al concetto del giusto equilibrio degli interessi contrapposti in materia, nel caso specifico, di accesso agli atti prodotti o solo tenuti dalla Pubblica Amministrazione. In buona sostanza quando si parla del “corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti costituzionalmente garantiti alla tutela dei propri interessi giuridici”, ecco che ci si riferisce non solo a quanto disposto dall'articolo 24 della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), ma evidentemente anche a quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto a un equo processo). Pertanto un’attenta analisi del testo allegato può aiutare a comprendere meglio come agire, ed eventualmente se è opportuno farlo, nella fase di raccolta delle informazioni da parte di privati (seppur regolarmente autorizzati) necessarie per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 863/2014).