giovedì 31 dicembre 2015

Civismo e familismo

Civismo e familismo amorale, in, “Sociologia: La Società in Rete” (numero unico anno VII), pp. 69-71. ISSN 1970-5972.

Sociologia Contemporanea

Di seguito alcuni contributi tratti da “Sociologia Contemporanea” (Rivista Telematica di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale. Pubblicazione Online ISSN 2421-5872). Anno 2015


martedì 1 dicembre 2015

Accadde il 01.12.1925

RAI Storia - È pronunciata la sentenza istruttoria nel processo per l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti. I mandanti vengono assolti e gli esecutori materiali sono rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio involontario. Il reato di sequestro di persona era stato già estinto per una precedente amnistia.


domenica 1 novembre 2015

Accadde il 01.11.1954

RAI Storia - In Algeria scoppia la rivolta contro la Francia coloniale. E’ il primo atto della guerra d'Algeria terminata solo otto anni dopo. Un lungo periodo di guerriglia, attentati e repressione che segna la fine della presenza francese in nord Africa. Nel conflitto si oppongono l'esercito francese e i francesi d'Algeria da un lato, e il Fronte di Liberazione Nazionale, assieme ad altri gruppi indipendentisti dall'altro. E’ una guerra che vede protagonista tutta la popolazione algerina e che mette a dura prova la stabilità politica della Francia. La situazione precipita nel 1957 dopo l'intervento della polizia e le rappresaglie delle truppe francesi contro la popolazione civile durante la battaglia di Algeri.


sabato 10 ottobre 2015

Accadde il 10.10.1935

RAI Storia - La Società delle Nazioni sanziona l’Italia per aver aggredito l’Etiopia. Tre giorni dopo averla dichiarata Paese aggressore, la Società delle Nazioni decreta contro l'Italia un embargo di armi, crediti, materie prime e merci. A ciò si aggiunge un divieto di importazione di merci italiane. Le misure dovrebbero impegnare tutti i paesi membri. Ma il provvedimento, decretato ufficialmente il successivo 7 novembre, si rivela blando. Vari Paesi membri non lo rispettano integralmente. Germania e Stati Uniti non vi aderiscono, non essendo parte della SdN. Le sanzioni saranno abolite il 15 luglio 1936. Ma l’isolamento imposto viene abilmente cavalcato dalla propaganda fascista.


mercoledì 16 settembre 2015

Immigrazione e terrorismo

terrorismoIl presidente siriano Bashar al-Assad in un’intervista ai media russi a Damasco attacca Europa e Stati Uniti: «Non accettano che siamo gli unici a combattere l'Isis sul campo. Fino a quando si proseguirà con questa propaganda, l’Occidente avrà sempre più migranti. Il punto non è se l’Europa non li accetta o li accoglie come rifugiati, non ci si occupa della causa. Se siete preoccupati per loro smettete di appoggiare i terroristi […] L’Europa si sta assumendo la responsabilità, sostenendo e continuando a supportare e coprire il terrorismo. Chiama i terroristi “moderati” e li divide in gruppi. Ma sono tutti estremisti». Video Corriere.

venerdì 4 settembre 2015

Caos immigrazione

immigrazioneDa Narcomafie: «Alle ore 15 di ieri, 3 settembre erano circa 118mila i migranti soccorsi/sbarcati sulle nostre coste nel 2015. Alla stessa data, l’anno prima, furono circa 115mila. Gran parte delle persone (108mila) sono partite dalle coste libiche, a bordo di gommoni e altre imbarcazioni. Quasi 8mila sono arrivati dall'Egitto, 2.140 dalla Turchia, 927 dalla Grecia. Il bollettino dei soccorsi annota anche 272 cadaveri recuperati in mare (le ultime sei salme sono a bordo di una nave arrivata il 3 mattino nel porto di Cagliari). Secondo i dati Unchr, al 20 agosto risultano essere dispersi nel Mediterraneo 2440 migranti. La situazione, in generale, è destinata ad aggravarsi fintanto che non verranno risolti i conflitti africani. E sul punto ci sono seri dubbi che ciò possa avvenire in tempi ragionevoli. Nel frattempo, di fronte alla prolungata e colpevole inerzia dell'Ue che, da anni, investita del problema migratorio, lo ha sempre affrontato con distacco e solo oggi cerca soluzioni ragionevoli che rispettino i diritti umani inviolabili consacrati nelle sacre scritture delle stessa Ue, alcuni paesi interessati maggiormente dai flussi di profughi (di gente che fugge da guerre e persecuzioni si tratta!) provano a costruire muri o a blindare i confini con le truppe e il filo spinato (Ungheria, Serbia)». Segue.

venerdì 28 agosto 2015

L’oro dei nazisti

trenoDa Varsavia confermano il ritrovamento del convoglio usato dai nazisti per trasportare i preziosi trafugati: «Le truppe di Hitler lo caricarono con oro e oggetti preziosi trafugati in Polonia. La spedizione risale al 1945, ma le tracce del treno si persero poco dopo la partenza da Breslava mentre i nazisti sfuggivano all'Armata rossa che avanzava da oriente. Quel convoglio divenne però un treno fantasma. Fino a qualche giorno fa, quando due persone, un tedesco e un polacco, hanno affermato di averlo localizzato a Walbrzych, cittadina ai confini con la Repubblica ceca. Una prima conferma è arrivata dal sindaco, ora il riconoscimento da parte del governo polacco». Continua.

venerdì 31 luglio 2015

Mafie e politica

La rivista Narcomafie – mensile di informazione, analisi e documentazione di contrasto alla criminalità e i poteri corrotti – ripercorre i passi saliente della vita professionale del giudice Rocco Chinnici, vittima della mafia a Palermo quel lontano 29 luglio 1983. Chinnici «ebbe quindi l’idea che avrebbe cambiato il modo di contrastare la mafia per tutti i decenni successivi: mise insieme il primo "Pool antimafia". Un’innovazione dal carattere rivoluzionario. Se il generale dalla Chiesa aveva adottato il principio per il quale “l’unione fa la forza” messo in atto con il “Nucleo anti-terrorismo” nella lotta contro le Brigate Rosse, ora anche la lotta alla mafia, in Sicilia, si attrezzava e serrava i ranghi. Al fianco del giudice istruttore, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta».

sabato 25 luglio 2015

Materiale pedopornografico

In tema di pornografia minorile e diffusione di materiale pedo-pornografico, affinché si configuri tale reato, cioè la diffusione di detto materiale «occorre dimostrare che il soggetto attivo abbia avuto non solo la volontà di procurarsi il suddetto materiale, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo».


Inoltre, per quanto attiene alla «possibilità di procurarsi immagini mediante l’uso del programma di file sharing denominato Emule, non può ritenersi provata la sussistenza del reato in considerazione del tipo di software utilizzato, fondandosi esclusivamente sul dato quantitativo del materiale scaricato».


Ne consegue, dunque, che il solo utilizzo di Emule non costituisce di se attività di diffusione del materiale scaricato (cfr. Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza, n. 30465/2015, in Il Quotidiano Giuridico, 24/07/15).

Consenso informato

LeggeCon la sentenza del 25 febbraio 2015, il Tribunale di Firenze ha condannato l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno patito dai prossimi congiunti della vittima per aver prelevato la cute della stessa nonostante il consenso al trapianto escludesse espressamente proprio quello della cute.


Nella causa incardinata, la struttura ospedaliera sosteneva che i prossimi congiunti non avessero avuto la facoltà di opporsi al prelievo, ma il giudice è stato di diverso avviso sostenendo in sentenza che il legislatore, nel prevedere la facoltà di opporsi al prelievo, non vieta l’opposizione parziale.

Investigatori e pedinamenti

investigazioniDecisiva l’attività di un investigatore privato che a seguito di accertamenti, per mezzo di prolungati pedinamenti, su incarico di un’azienda, riusciva a dimostrare l’infedeltà di un lavoratore datosi per malato ma che in realtà svolgeva altro lavoro. «Ricostruita nei dettagli la gravissima condotta tenuta dal dipendente, il quale, pur risultando assente per malattia, ha dato una mano alla moglie, componente di una cooperativa a cui è affidata la pulizia dei locali di un’Università» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 10627/15, in Diritto e Giustizia).

Falso profilo Facebook

FacebookCon sentenza n. 10955/2015, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata su un caso di licenziamento disposto dal datore di lavoro nei confronti del suo dipendente perché questi, durante gli orari di lavoro, utilizzava Facebook. Lo strumento col quale sono stati accertati i fatti consiste nella creazione di un falso profilo su Facebook con richiesta di amicizia al ricorrente, con il quale aveva chattato in più occasioni, in orari che la stessa azienda aveva riscontrato concomitanti con quelli di lavoro del dipendente stesso, e da posizione, accertata sempre attraverso Facebook, coincidente con la zona industriale in cui ha sede la società. Fonte: Diritto e Diritti.

Legittima difesa

legittima-difesaAncora una volta la Cassazione è stata chiamata per esprimersi sul labile confine tra legittima difesa e volontà omicidiaria. Lo fa affermando l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, anche nel caso in esame, se il ladro, introdottosi nel domicilio della vittima designata, una volta scoperto si dà alla fuga e il proprietario gli spara alle spalle uccidendolo, questi risponde di omicidio, poiché avrebbe potuto e dunque dovuto evitare l’evento omicidiario (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, luglio 2015, in Diritto e Giustizia).

martedì 21 luglio 2015

Fine dell’Operazione Walchiria

StauffenbergCome di consueto, RAI Storia ci riporta indietro nel tempo, era il 21 luglio 1944 quando a seguito dell’ennesimo tentativo di eliminare Hitler, nel cortile del Comando Supremo dell’Esercito tedesco, a Berlino, sono fucilati i protagonisti dell’Operazione Walchiria, la congiura per uccidere il Fuhrer. Tra loro c’è il colonnello Stauffenberg, uno degli artefici del fallito attentato del giorno prima. Nato nel 1907, von Stauffenberg proviene dall'aristocrazia cattolica bavarese e non ha mai aderito al Nazismo, ma per spirito di fedeltà alla Patria continua a prestare servizio nell'esercito con l’unico intento di liberare la Germania da Adolf Hitler. Si narra che spirò gridando: «Lunga vita alla Sacra Germania».


sabato 4 luglio 2015

Riflessioni sociologiche

Cito e allego qui di seguito due articoli che trattano argomenti apparentemente avulsi l’uno dall'altro, ma che, viceversa, dal punto di vista sociologico sono molto vicini. Il primo argomento, quello sull’illusionismo, può anche apparire addirittura frivolo rispetto al secondo che tratta un tema delicato come quello della famiglia, ma in realtà, almeno dal mio punto di vista, così non è.


Per i più piccoli, a Cherasco, vicino a Torino, sorge il “Museo della Magia”, la più importante esposizione italiana dedicata all'illusionismo. Iniziative sorta per volontà di un sacerdote salesiano, lo stesso che nel 1997 ha creato la “Fondazione Mago Sales”, che con le donazioni di altrettanti benefattori ha contribuito a realizzare scuole, ospedali e altro (cfr. Il Bollettino Salesiano, giugno 2015, pp. 20-21).


Alcuni spunti di riflessione sul concetto di famiglia. L’autore cita tra l’altro l’antropologa statunitense Margaret Mead (1901-1978) che a proposito delle convivenze scrive: «Per quante comuni si possano inventare, la famiglia torna sempre di soppiatto» (Ibidem, pp. 32-33).

venerdì 3 luglio 2015

Donazione organi

PrivacyIl Garante per la privacy ha espresso parere positivo in merito alle linee guida disciplinanti la facoltà di inserire sulla carta di identità il consenso o meno alla donazione di organi. Pertanto rimane a discrezione di ognuno far inserire la propria scelta sulla carta di identità al momento della richiesta o del rinnovo del documento.


A tale riguardo, il Ministero della salute aveva chiesto il parere del Garante in merito alla possibilità se la carta d'identità potesse contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi o tessuti (cfr. Registro dei provvedimenti n. 333 del 4 giugno 2015).


«La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte" (art. 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha modificato l'articolo 3 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii)».


«I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91" (art. 43, comma 1, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato l'articolo 3 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii)».


«Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni" (art. 43, comma 1 bis, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)».

sabato 20 giugno 2015

Disturbo di personalità

EmisferoQualche riflessione sul disturbo di personalità. Tale problematica riguarda in genere le modalità e dunque la capacità di percepire, reagire e relazionarsi con le altre persone e gli eventi più in generale. Ne deriva quindi che nell'individuo affetto da questo sintomo dette prerogative si riducono sensibilmente con la seria conseguenza per il medesimo di avere rapporti sociali diversamente efficaci e soddisfacenti, sia per se stesso, sia, contestualmente, per chi con egli è in qualche modo costretto a relazionarsi. Normalmente le persone in grado di adattarsi efficacemente alle diverse situazioni della vita tendono ad assumere una modalità alternativa nel momento in cui lo stile abituale risulta inefficace; viceversa, gli individui con disturbo di personalità sono rigidi e tendono dunque a rispondere in maniera inadeguata ai problemi del quotidiano, fino al punto che le relazioni con familiari, amici e colleghi di lavoro o di altro interesse, diventano assai difficili e soprattutto conflittuali, oppure queste relazioni sono addirittura recise di netto. Ciò premesso, poiché i soggetti con un disturbo di personalità non ritengono che il proprio comportamento sia un problema, è bene che gli stessi siano messi puntualmente a confronto con le conseguenze negative dei loro pensieri e comportamenti disfunzionali. Pertanto chi ha a cuore tali persone, può in questa direzione fare qualcosa, meglio ancora se in accordo e su direttive di un esperto della materia.

sabato 13 giugno 2015

Sistema di antitaccheggio

videosorveglianzaCon riferimento all'articolo 4 (Impianti audiovisivi) della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»; le telecamere di sorveglianza installate, nel caso in esame, nell'ipermercato non possono essere poste sotto il diretto controllo del responsabile del punto di vendita. Infatti, tale ipotesi potrebbe tradursi in un illecito controllo diretto sull'attività del lavoratore poiché compiuta proprio da chi invece è titolare dell’azione disciplinare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 2773/2015. Depositata in Segreteria il 5 giugno 2015).

venerdì 12 giugno 2015

Peculato d’uso

Qualche breve riflessione a proposito di peculato d’uso. Vale a dire del reato previsto e punito dall'articolo 314 del Codice penale, e cioè quando “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”. Vasta è la produzione giurisprudenziale che negli anni ha trattato il tema in oggetto, ma nel caso in esame porto ad esempio l’uso del telefono di istituto (immaginiamo cellulare) da parte del pubblico funzionario per fini privati.

A tal proposito, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite penali, sentenza 2 maggio 2013, n. 19054) ha sancito che l’uso per fini personali del telefono assegnato per esigenze di ufficio integra sempre una condotta illecita. Questo perché l’agente distoglie il bene fisico (costituito dall'apparecchio telefonico di cui ha il possesso per ragioni di ufficio) dalla sua destinazione pubblicistica, utilizzandolo dunque per finalità personali, ed essendo del tutto irrilevante il fatto che il bene stesso non fuoriesca materialmente dalla sfera di disponibilità della pubblica amministrazione.

martedì 9 giugno 2015

Procreazione assistita

PMAIn tema di procreazione assistita connessa al rischio di trasmissione delle malattie genetiche, è incostituzionale il divieto della diagnosi pre-impianto. Infatti, sussiste un insuperabile aspetto di irragionevolezza dell’indiscriminato divieto all'accesso alla procreazione medicalmente assistita, con diagnosi pre-impianto, da parte di coppie fertili affette da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni.


«Vale a dire che il sistema normativo […] non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute».


Ne deriva pertanto anche una manifesta violazione dell’articolo 32 della Costituzione per il mancato rispetto del diritto alla salute della donna (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 96/2015. Udienza Pubblica del 14.4.2015. Decisione del 14.5.2015. Deposito del 5.6.2015. Norme impugnate: Artt. 1, c. 1° e 2°, e 4, c. 1°, della Legge 19.2.2004, n. 40).

domenica 7 giugno 2015

Immagine di sé

CervelloQualche breve riflessione sulla patologia dell’immagine di sé. Quando ci si imbatte in soggetti con gravi criticità psicologiche è sempre estremamente complicato convincerli dello status in cui vertono e che dunque dovrebbero rivolgersi ad uno specialista. In genere tale loro condizione li rende insicuri e insoddisfatti di se stessi fino al punto di assumere atteggiamenti che mettono a rischio sia la vita familiare, sia quella socio-relazionale più in generale. Questi soggetti di solito raccontano bugie (più o meno gravi) allo scopo di apparire grandi, ovvero di tentare di far passare l’idea all'esterno di essere i primi in assoluto su tutto e su tutti. In sostanza amano sentirsi dire che si è bravi, buoni, generosi e che lavorano tanto. Allo stesso tempo questi soggetti fanno promesse che non riescono a mantenere e dunque alla fine sono costretti a ingannare gli altri e se stessi innanzitutto. È evidente quindi come questi personaggi riescano con estrema facilità a procurarsi nemici in ogni meandro della società. È altrettanto evidente che una patologia del genere è complessa e soprattutto di non facile guarigione, poiché di solito per la persona che ne è affetta l’idea stessa di curarsi si pone come un’intollerabile umiliazione tale da indurre rabbia, aggressività, manifesta confusione e in alcuni casi grave depressione. Casi del genere sono appunto classificati come “una patologia dell’immagine di sé”, vale a dire una patologia che in psicoanalisi assume il nome di “ideale dell’Io” (Freud 1914), cioè quel sentimento e quella percezione di se stessi che si vorrebbe avere per sentirsi adeguati alla situazione specifica e alla società più in generale. In conclusione, la patologia appena descritta è una miscela micidiale composta di tre elementi: megalomania (cioè la mania di grandezza); mitomania (ossia la mania di mentire a scopo di esaltazione psicologica di sé); narcisismo (che ha raggiunto e notevolmente oltrepassato il ragionevole limite di tollerabilità sociale).

giovedì 21 maggio 2015

Responsabilità professionale

difesaResponsabilità per l’avvocato anche se l’adozione dei mezzi di difesa sia stata sollecitata dal cliente stesso. La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è dei mezzi utilizzati per la difesa e non la garanzia del risultato finale, presuppone la violazione del dovere di diligenza. Pertanto tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, maggio 2015, in Diritto e Giustizia).

martedì 19 maggio 2015

Responsabilità dei magistrati

Sembra uscirne demolita sotto il profilo costituzionale la nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Infatti, il tribunale di Verona, con ordinanza di pochi giorni fa, ha rinviato alla Consulta numerose disposizioni della LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.2015). «A partire dall'ampliamento delle ipotesi che possono dare luogo a responsabilità dello Stato e del magistrato, comprendendo anche il travisamento del fatto o delle prove. Una fattispecie che, tra l’altro, si caratterizza per vaghezza, assenza di tassatività e limitatezza, permettendo così di mettere sotto censura qualsiasi valutazione dei fatti o del materiale probatorio compiuta dal giudice nel giudizio a quo, che risulti non gradita o sfavorevole, semplicemente qualificandola come travisamento» (cfr. Quotidiano del Diritto. Il Sole 24 Ore).

domenica 10 maggio 2015

Qualificazione del fatto

Sussiste il tentato omicidio quando la morte della persona offesa è il fine primo o alternativo dell’agente. Su queste basi, la Corte di Cassazione ripercorre gli elementi fondanti il tentativo. Infatti, la qualificazione del fatto come tentato omicidio o come lesioni personali discende dal diverso atteggiamento psicologico e dalla diversa potenzialità lesiva dell’azione. Tali evenienze devono essere valutate sulla base di un giudizio ex ante l'evento stesso, dunque riferito alla situazione fattuale così come si presentava al colpevole al momento dell’azione. Qualsiasi valutazione sugli effetti dell’azione medesima non può rientrare in tale giudizio [cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Penale (2015), in Diritto e Giustizia].

Riflessioni politiche

ElezioniÈ periodo di campagna elettorale, credo dunque che qualche breve riflessione sul concetto di voto segreto e comunicazione politica ci stia bene.


L’articolo 48, comma 2 della Costituzione stabilisce che «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico». È evidente, almeno dal mio punto di vista, come i costituenti con tale disposizione hanno voluto conferire un valore aggiunto al concetto di libertà e diritto di voto, attraverso appunto la sua segretezza, cioè senza essere indotti, se non addirittura costretti, in una direzione per eventualmente subire poi ritorsioni proprio per non aver adempiuto la richiesta o imposizione di preferenza.


È altrettanto evidente come per voto segreto s’intende l’assoluta impossibilità e dunque divieto di risalire all'elettore attraverso la scheda elettorale, e non che quest’ultimo non sia libero di comunicare a terzi la propria scelta. Credo tuttavia che in questo senso lo sforzo maggiore, e se si preferisca anche la scaltrezza del potenziale eletto, cioè del candidato, è quello di non rimanere vittima di condizionamenti legati a tali dinamiche. Ciò significa, sempre dal mio conto, che il candidato deve orientarsi e perciò ragionare con la propria testa e non sulla base di considerazioni, valutazioni o analisi altrui, perché se si finisce per sbagliare, meglio farlo da se piuttosto che indotti da esperti presunti.


A questo vorrei aggiungere che il candidato ha una sorta di dovere relazionale verso tutti, anche con chi manifesta opinioni contrarie alle proprie, a differenza dell’elettore che ne ha la mera facoltà, ma spesso, purtroppo, il preconcetto prevale sulla razionalità.


Termino andando a memoria, se non ricordo male, fu Piero Calamandrei ad affermare che affinché vi sia democrazia, occorre che il voto di ogni cittadino abbia lo stesso peso.

sabato 9 maggio 2015

Investigazioni difensive

processoSecondo un orientamento giurisprudenziale consolidato – anche alla luce della riforma introdotta con Legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive) – alla difesa è concesso procedere ad attività tecniche sia ricognitive sia descrittive, e dunque giacché tali tendenzialmente ripetibili. Viceversa, non è permesso procedere a verifiche che comportino un’alterazione dello stato dei luoghi o della cosa destinati per loro natura ad incidere sulla loro stessa conservazione originale. Ne deriva dunque che il dettato normativo di cui all'art. 233 comma 1-bis C.p.p. «Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano» non è di per sé ostativo alla possibilità per il consulente di parte di trasferire temporaneamente (qualora strettamente necessario) tali reperti dal luogo dove sono custoditi, tuttavia nel rispetto delle prescrizioni dettate dal giudice ai sensi dell'art. 233 comma 1-ter C.p.p. «L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone».

lunedì 4 maggio 2015

Il Consulente tecnico

processoLa Corte di Cassazione ha ritenuto affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all'esame del testimone. «La natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall'art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all'assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 35702/2009).


La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, ex Legge n. 217/1990, nella parte in cui limitava gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativamente ai consulenti tecnici, ai soli casi in cui è disposta perizia dal giudice, affermando che “le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 33/1999).


Il concetto che il consulente tecnico sia un ausiliario della difesa – quale strumento per offrire al giudice elementi di valutazione basati su cognizioni specifiche di settore da parte di un esperto – è già stato a suo tempo sancito dalla Corte Costituzionale quando ha affermato (richiamando proprie decisioni pregresse) che «il consulente tecnico appartiene all'ufficio della difesa come è dimostrato anche dalle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 498/1989).

domenica 3 maggio 2015

Responsabilità amministrativa da reato

Secondo i principi sanciti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’illecito imputabile all'ente costituisce una fattispecie complessa che non necessariamente si identifica con il reato commesso dalla persona fisica. Ne consegue quindi che l’ente stesso e l'autore del reato non possono assumere la qualifica di coimputati, essendo a questi attribuiti due illeciti strutturalmente diversi.


Si legge in sentenza: “Però è fondatamente contestabile che l’ente possa essere considerato coimputato dell’autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l’illecito ascrivibile all’ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l’ente e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio di questo. Ma se l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 218/2014. Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014).

Diritti dei detenuti

leggeLa corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento del Ministro della giustizia con il quale è stato disposto di non dare esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza. Nel caso in esame, “La decisione giudiziale aveva accolto il reclamo di un detenuto, con cui si denunciava l’asserita illegittimità di un provvedimento che aveva precluso […] la possibilità di assistere a programmi televisivi trasmessi dalle emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Il Magistrato di sorveglianza, con riferimento alle due emittenti in questione, aveva ritenuto ingiustificato il provvedimento assunto dall'Amministrazione, mancando la prova dell’esigenza di cautela che avrebbe dovuto giustificarlo (cioè la trasmissione, nel corso dei programmi televisivi, di messaggi scritti inviati dal pubblico, con la possibilità che si trattasse di comunicazioni dirette ai detenuti in regime speciale di reclusione)”.


Inoltre, “Si deve osservare in proposito che questa Corte aveva già riconosciuto alle «disposizioni» adottate dal magistrato di sorveglianza […] la natura di «prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l’amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue» (sentenza n. 266 del 2009). Il reclamo assume pertanto «il carattere di rimedio generale», esperibile, anche da detenuti assoggettati a regimi di sorveglianza particolare, «quale strumento di garanzia giurisdizionale» (sentenza n. 190 del 2010). Solo nel caso di coinvolgimento di terzi estranei all'organizzazione carceraria – quali i datori di lavoro, nell'ipotesi di insorgenza di controversie con detenuti-lavoratori – il rimedio giurisdizionale di cui sopra non risulta idoneo, in quanto estromette indebitamente una delle parti del rapporto sostanziale – il datore di lavoro appunto – dal contraddittorio davanti al magistrato di sorveglianza” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 135/2013. Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013).

Crimini e società

CrimineAltro tragico fatto di sangue per opera di criminali senza scrupoli. Embè, potrebbe chiedersi qualcuno, perché ci sono criminali che si fanno scrupoli? Ebbene si, possono esserci criminali che nonostante tali qualche punto di domanda se lo pongono. Mentre quelli che il 28.4.2015 (Il Messaggero) hanno agito a Terni no, perché questi individui nonostante la palese differenza di età e condizioni fisiche fra loro e gli aggrediti hanno ritenuto picchiare, legare e imbavagliare due persone anziane e con evidenti problemi di salute. Ma come ho già scritto in altre circostanze e come ribadisco nel corso delle mie lezioni, questo non basta per vedere condannare questi criminali a chissà quale pena esemplare, non basta per tutta una serie di argomentazioni perlopiù giuridiche qui lunghe da illustrare.


Allo stesso tempo non significa nemmeno arrendersi a questa situazione di degrado sociale in cui oggi viviamo. Così come non dobbiamo lasciarci andare a pulsioni sconsiderate nei confronti di chi commette tali crimini. Si badi bene, avere la tentazione di giustiziare sommariamente questa gente è un sentimento che ci sta tutto, però va tenuto a bada, cioè va in qualche misura riassorbito ancora prima di esternarlo, benché solo verbalmente. E dunque in talune circostanze lungi altresì dall’accodarsi al cialtrone (politico) di turno che strumentalizza questi fatti solo per bieco ritorno elettorale.


Ebbene, lasciarsi andare con esternazioni del tipo di quelle che quasi tutti i giorni ascoltiamo quando avvengono fatti di sangue (ci vuole la pena di morte) non serve a nulla se non unicamente ad esternare in maniera irrazionale la propria rabbia. La pena di morte, statistiche accreditate alla mano, non risolve il problema della criminalità, e neppure lo attenua (vedi l’esempio negli stati oltreoceano dove la stessa pena capitale è ancora applicata).


C’è poi del fatto che, come nel caso in esame, gli esecutori del crimine sono stranieri. Ebbene, non ci si illuda che sia tutta opera loro. In casi del genere, c’è sempre dietro la mano del territoriale, la mente, cioè dell’italiano naturalmente che conosce a mena dito le abitudini delle vittime designate.


Il crimine è sempre esistito, dai tempi di Caino, e sempre esisterà. È un fatto sociale che riguarda la parte peggiore dell’uomo e che può e deve essere contenuto, ma che è a dir poco utopico immaginare la sua totale debellazione.


Bisogna rendersi conto che in un paese democratico, fondato sullo stato di diritto, la finalità della pena non è quella di vendicarsi verso il reo per ciò che ha commesso, ma è quella di intraprendere la strada rieducativa per un futuro e corretto reinserimento sociale. Ed è qui che viene la parte complessa della questione!


Abbiamo oramai da anni una classe dirigente complice (se non addirittura solidale) del degrado sociale cui siamo arrivati, ed è comprensibile quando alcuni sostengono che il loro posto non dovrebbe essere quello cui risiedono, bensì dovrebbe essere la cella di fronte a quella dei criminali, dove possono guardarsi in faccia, poiché seppur per questioni diverse, sembrano fatti della stessa materia.


Aggiornamento del 6 giugno 2015


La colf infedele, anch'ella italiana, avrebbe contribuito all'organizzazione della rapina. Il Messaggero.


Aggiornamento del 19 maggio 2015


Gli inquirenti stanno chiudendo il cerchio attorno agli organizzatori (italiani) del crimine. Il Messaggero.

sabato 2 maggio 2015

Responsabilità contabile

difesaL'articolo 1 comma 1-ter della LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20, stabilisce che: «Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole». Pertanto se le delibere di incarico sono prese all'unanimità da tutti i componenti della Giunta, questi ultimi rispondono a titolo personale ed individuale, sebbene debba essere attribuita al Sindaco, la cui condotta è determinante ai fini dell’adozione della delibera, una responsabilità maggiore rispetto agli altri componenti della Giunta medesima.


Inoltre, prosegue la norma: «Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione».


Mentre il seguente comma 1-quater stabilisce che: «Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso».

Tutela dei dati personali

videosorveglianzaLe telecamere di sorveglianza private poste all'ingresso degli edifici e dunque a protezione degli stessi, sono consentite solo se servono a proteggere un interesse legittimo di chi le ha installate. È in questa direzione che la Corte di giustizia europea con la Sentenza C-212/13 ha fissato dei limiti riguardo all'uso indiscriminato di strumenti di controllo direzionati sulla pubblica via, escludendo di fatto tutti quei casi in cui gli stessi apparati siano funzionali a difendere beni, salute e vita di chi ne ha interesse legittimo.

venerdì 1 maggio 2015

La Corte UE boccia l’ergastolo

GiustiziaLa Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza depositata il 9 luglio 2013, decisa nell'ambito di un ricorso presentato da parte di tre inglesi reclusi per omicidio, ha stabilito il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento inumano con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


Infatti, la richiamata norma stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. E dunque secondo i supremi giudici anche quando trattasi di pena all'ergastolo, quest’ultima per essere compatibile con il suddetto art. 3 della Convenzione, deve prevedere la possibilità di scarcerazione anticipata.

Donazione di sangue, esclusione

Con la sentenza del 29 aprile 2015, la Corte di giustizia europea ha ribadito che l'esclusione permanente dalla donazione di sangue riguarda le persone il cui comportamento sessuale le esponga ad un alto rischio di gravi malattie infettive trasmissibili appunto col sangue, mentre l’esclusione temporanea dalla donazione si riferisce ad un rischio di livello minore.

Pertanto il giudice nazionale deve dimostrare che esiste, dove ricorre, un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive specifiche e che non sono disponibili tecniche efficaci atte ad assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi meno restrittivi rispetto all'esclusione stessa.

Responsabilità civile

giustiziaIl patteggiamento può ragionevolmente costituire elemento di prova nel processo civile. Di fatto, la sentenza penale di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, costituisce comunque un elemento di prova del quale il giudice di merito (civile) deve tener conto nelle propria decisione. Laddove invece intenda discostarsi da tale indirizzo, ha comunque l'onere di motivare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua non reale responsabilità.


In sintesi, anche se la sentenza di applicazione della pena a seguito del rito speciale del patteggiamento non è configurabile come pura sentenza di condanna, ma presupponendo comunque una ragionevole ammissione di colpevolezza, ebbene, ecco che nell'ambito civilistico può esonerare la parte attorea dall'onere della prova (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 23386/2013).

sabato 18 aprile 2015

La corruzione amministrativa

CorruzioneLa corruzione nelle pubbliche amministrazioni resta un fenomeno molto diffuso in Italia ed è una delle cause maggiori dell’inefficienza dei servizi collettivi, del dissesto delle finanze pubbliche e della disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche. Le cronache nazionali e locali offrono innumerevoli esempi, mentre le statistiche internazionali ci pongono tra i Paesi europei a più alto tasso di corruzione. La corruzione amministrativa è l’aspetto più patologico della mala-amministrazione, nella quale si comprendono tutti i casi di amministrazione non coerente con le finalità assegnate dalla legge o di amministrazione non funzionale.


Ciò premesso, quelle della scarsa o assente morale e cultura sono prerogative in genere tipiche di quei soggetti con spiccata tendenza a violare la legge, ed è evidente quindi come questi soggetti per esempio non accettano di essere messi in discussione, contestati, oppure più semplicemente lasciare a ognuno di esprimere liberamente le proprie opinioni. Così come è evidente che gli stessi abbiano avversità manifeste verso singole persone e quei media che mettono in risalto le loro malefatte. Avversità che in genere manifestano platealmente attraverso l’intimidazione, minacce (esplicite e latenti), millantato e altre fattispecie delittuose, le quali riunite a quelle proprie delle loro funzioni, nel vincolo di un medesimo disegno criminoso, ne connotano, giustappunto, quella tendenza di cui sopra.


Le proposte raccolte nel volume che qui propongo cercano di prescindere da ogni ondata emotiva o enfasi comunicativa, anzi gli autori mettono a punto una serie di fattori che possano agire sul normale funzionamento delle amministrazioni come anticorpi nei confronti dei fenomeni corruttivi. Non manca la consapevolezza dei limiti che le regole inevitabilmente incontrano, laddove non siano accompagnate e supportate da un solido sostegno sul piano morale e culturale; prerogative, quelle della scarsa o assente morale e cultura, tipiche in quei soggetti con spiccata tendenza a delinquere. (Francesco Merloni F.-Vandelli L. (2010) (a cura di) La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, Passigli).

sabato 14 marzo 2015

Metodi di ricerca empirica

MadgeJohn Madge. Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia. Analizzando dodici ricerche divenute ormai classiche nel campo delle scienze sociali, l'autore mette in evidenza il progresso e l'affinamento che si sono avuti sul piano del metodo e delle tecniche di ricerca, indicandone, al tempo stesso, i contributi sostanziali apportati alla conoscenza delle strutture e delle dinamiche sociali. Si notano così misurarsi con concreti problemi di ricerca empirica alcune figure fondamentali delle scienze sociali, da Durkheim a Znaniecki, da Park ai Lynd, da Mayo a Mirdal, da Whyte ad Adorno, da Stouffer a Merton, da Kinsey a Bales, da Lewin a Festinger e Kelley. Una utilissima ricostruzione storica dello sviluppo della ricerca empirica nelle scienze sociali.

martedì 3 marzo 2015

Ragion di stato

Correva l'anno 1944, quando alle prime ore del mattino, a Balvano, in provincia di Potenza, si consuma la più grave sciagura ferroviaria della storia d’Italia. Censura militare e indagini a dire poco superficiali nascosero la verità sull'orribile fine di oltre 600 passeggeri. Il treno merci 8017, partito da Napoli il giorno precedente con destinazione Potenza, carico di oltre 600 passeggeri, si ferma, nella notte fra il 2 e il 3 marzo, sotto la Galleria delle Armi, in un tratto con forte pendenza. Gli sforzi delle locomotive per riprendere la marcia sviluppano grandi quantità di monossido di carbonio e acido carbonico. I gas tossici uccidono nel sonno oltre 500 passeggeri. L'assenza di vento e di aerazione nella strettissima galleria e anche la pessima qualità del carbone, fornito dal Comando militare alleato, sarebbero state le cause della strage, che resterà ignorata per molti anni dalla memoria collettiva. Solo ad alcune famiglie delle vittime, dopo lunghe vicende giudiziarie, sarà riconosciuta una modesta indennità. La sciagura di Balvano non ha ufficialmente alcun colpevole. Clicca qui per saperne di più.


sabato 14 febbraio 2015

Il baule di Newton

FornariVi è un insieme di scritti che Newton custodì in un baule, pieno di carte, testi e note. Aperto dopo la sua morte, si scoprì che esso conteneva montagne di pagine manoscritte su argomenti religiosi e alchimistici, riguardanti soprattutto l’intreccio fra tradizione magico-ermetica e sperimentalismo chimico. Offerto alle principali università del mondo, che ne rifiutarono l’acquisto, tale baule fu abbandonato a se stesso, almeno fino a quando ne entrò in possesso l’università di Gerusalemme. Nell’ottica indagata da questo saggio, il baule di Newton rappresenta non solo metaforicamente, ma concretamente, il gesto delle continue transizioni delle conoscenze e dei loro apparati metodologici, consentendo di cogliere in atto il lavoro intellettuale di un grande scienziato, di entrare nel suo effettivo laboratorio e di avvicinarsi alle logiche della scoperta e della ricerca, fatte di creatività, ribellione, coraggio, improvvisazione, tenacia e determinazione. In questo senso, il baule di Newton rappresenta anche l’ologramma della complessità, delle intersezioni storiche e degli intrecci culturali tra temi e correnti di pensiero, oltre ogni rigida divisione disciplinare dei saperi [Fabrizio Fornari (2014) Il baule di Newton. La sociologia e la sfida della complessità, Perugia, Morlacchi].

martedì 10 febbraio 2015

I processi organizzativi

I processi organizzativi nella società contemporanea, in, “Sociologia: La Società in Rete” (numero unico anno VI), pp. 96-98. ISSN 1970-5972.

mercoledì 4 febbraio 2015

Il discorso di Mattarella

Il Messaggero pubblica il testo integrale del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento.

«Signora Presidente della Camera dei Deputati, Signora Vice Presidente del Senato, Signori Parlamentari e Delegati regionali, Rivolgo un saluto rispettoso a questa assemblea, ai parlamentari che interpretano la sovranità del nostro popolo e le danno voce e alle Regioni qui rappresentate. Ringrazio la Presidente Laura Boldrini e la Vice Presidente Valeria Fedeli. Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte al voto. Un pensiero deferente ai miei predecessori, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, che hanno svolto la loro funzione con impegno e dedizione esemplari. A loro va l'affettuosa riconoscenza degli italiani. Al Presidente Napolitano che, in un momento difficile, ha accettato l'onere di un secondo mandato, un ringraziamento particolarmente intenso. Rendo omaggio alla Corte Costituzionale organo di alta garanzia a tutela della nostra Carta fondamentale, al Consiglio Superiore della magistratura presidio dell'indipendenza e a tutte le magistrature. Avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato. La responsabilità di rappresentare l'unità nazionale innanzitutto. L'unità che lega indissolubilmente i nostri territori, dal Nord al Mezzogiorno. Ma anche l'unità costituita dall'insieme delle attese e delle aspirazioni dei nostri concittadini. Questa unità, rischia di essere difficile, fragile, lontana. L'impegno di tutti deve essere rivolto a superare le difficoltà degli italiani e a realizzare le loro speranze. La lunga crisi, prolungatasi oltre ogni limite, ha inferto ferite al tessuto sociale del nostro Paese e ha messo a dura prova la tenuta del suo sistema produttivo. Ha aumentato le ingiustizie. Ha generato nuove povertà. Ha prodotto emarginazione e solitudine. Le angosce si annidano in tante famiglie per le difficoltà che sottraggono il futuro alle ragazze e ai ragazzi. Il lavoro che manca per tanti giovani, specialmente nel Mezzogiorno, la perdita di occupazione, l'esclusione, le difficoltà che si incontrano nel garantire diritti e servizi sociali fondamentali. Sono questi i punti dell'agenda esigente su cui sarà misurata la vicinanza delle istituzioni al popolo. Dobbiamo saper scongiurare il rischio che la crisi economica intacchi il rispetto di principi e valori su cui si fonda il patto sociale sancito dalla Costituzione. Per uscire dalla crisi, che ha fiaccato in modo grave l'economia nazionale e quella europea, va alimentata l'inversione del ciclo economico, da lungo tempo attesa. E' indispensabile che al consolidamento finanziario si accompagni una robusta iniziativa di crescita, da articolare innanzitutto a livello europeo. Nel corso del semestre di Presidenza dell'Unione Europea appena conclusosi, il Governo - cui rivolgo un saluto e un augurio di buon lavoro - ha opportunamente perseguito questa strategia. Sussiste oggi l'esigenza di confermare il patto costituzionale che mantiene unito il Paese e che riconosce a tutti i cittadini i diritti fondamentali e pari dignità sociale e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza. L'urgenza di riforme istituzionali, economiche e sociali deriva dal dovere di dare risposte efficaci alla nostra comunità, risposte adeguate alle sfide che abbiamo di fronte. Esistono nel nostro Paese energie che attendono soltanto di trovare modo di esprimersi compiutamente. Penso ai giovani che coltivano i propri talenti e che vorrebbero vedere riconosciuto il merito». Prosegue qui.

venerdì 23 gennaio 2015

Anno giudiziario

CassazioneTutt'altro che rosea la situazione giustizia in Italia. Si badi bene, nulla di nuovo. Tuttavia, all'inaugurazione dell'Anno giudiziario il primo presidente di Cassazione Giorgio Santacroce illustra un quadro che nella migliore delle ipotesi è a dir poco preoccupante. Parole, quelle del presidente Santacroce, riportate dalle più note testate televisive, cartacee e telematiche, che difficilmente lasciano scampo a equivoci.


Santacroce affronta diversi temi. "Dopo l’alto consenso dei tempi di Mani pulite è iniziata, sia pure con andamenti assai diversi, una parabola discendente. È doloroso constatare che alla campagna irresponsabile di discredito condotta per anni sulla base di interessi particolari, sia seguita una situazione di crescente disaffezione verso la magistratura”. Il primo presidente parla di “frequenti tensioni interne tra magistrati, soprattutto del pubblico ministero”; nonché di quei “collocamenti fuori ruolo non sempre rispondenti a una reale interesse dell’amministrazione della giustizia”; inoltre fa riferimento a “forme di protagonismo, cadute di stile e improprie esposizione mediatiche”; altresì ad una “crisi di fiducia nei confronti della magistratura, e le toghe non possono non interrogarsi sulle loro corresponsabilità” (cfr. Agi, cronaca, Roma, 23 gennaio 2015).


L'eccessiva durata dei processi “è ingiustificabile e non più tollerabile”. Per migliorare le cose “non sono sufficienti riforme a costo zero, essendo invece necessari investimenti in risorse umane e strumentali”. Inoltre: “Diciamo queste cose da anni ma se il legislatore non interverrà celermente per risolvere questa ingiustificabile e non più tollerabile situazione, dovranno essere necessariamente studiati nuovi criteri e modalità di proposizione e decisione dei ricorsi” (cfr. Adnkronos, cronaca, 23 gennaio 2015).


Infine, la parte che secondo il mio punto di vista è una sorta di cartina al tornasole e che in qualche maniera chiude il cerchio è rappresentata dal: “Numero impressionante di avvocati distribuiti sul territorio nazionale e di quelli iscritti nell'Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione (saliti alla fine del 2014 all'incredibile numero di 58.542) è una anomalia del nostro sistema perché non si giustifica con una esigenza di mercato” (cfr. Corriere della Sera. Redazione Roma Online, 23 gennaio 2015).

lunedì 12 gennaio 2015

Islam e terrorismo

AbdulAzizNon è azzardato affermare che in particolar modo dal 2001, cioè dall'attacco al cuore degli Stati Uniti, il terrorismo internazionale è stato sempre più messo in connessione diretta (a mio modo di vedere sbagliando) con l'Islam, specie dove la definizione compare nei conflitti tra gruppi islamici ed ebraico-cristiani; ma in tali situazioni chi per una fazione è considerato terrorista, può viceversa dall'altra parte essere considerato un individuo che semplicemente combatte e accetta di morire per la libertà.


Paradossalmente, forse nemmeno tanto, questa reale situazione porta a ritenere che ognuna delle due interpretazioni sia legittima, soprattutto nel momento in cui è pronunciata e denunciata da chi in quel momento detiene il potere. Concetto rafforzato dal fatto che il termine terrorista è usato in molte altre situazioni per indicare chi combatte contro il predominio di uno stato che pretende di utilizzare la forza in modo “monopolistico e prevaricante”. Si pensi ad esempio a quegli stati che non consentono l’esistenza di forme di opposizione. È successo con i regimi totalitari del ‘900 europeo, il fascismo, il nazismo e quello sovietico, anche se è corretto precisare che in quest’ultima fattispecie gli oppositori erano tendenzialmente considerati controrivoluzionari (cfr. J. Goody, 2004, pp. 149-150, Islam ed Europa, Milano, Raffaello Cortina).


Ad ogni modo, visto l’oggetto specifico della mia riflessione, il caso più indicativo sembra ragionevolmente essere quello della Palestina degli anni Trenta, sempre del ‘900, quando (così scrive Goody): “gli ebrei si opposero al governo dei territori sotto mandato e alla sua politica di contenimento dell’immigrazione e, contemporaneamente, agli arabi che consideravano troppo minacciosa anche un’immigrazione ridotta. Alla fine i terroristi ebrei, grazie a un pesante appoggio esterno, proveniente soprattutto dagli Stati Uniti, sconfissero gli arabi e nel 1948 fondarono lo stato di Israele. I terroristi si trasformarono così nel governo legittimo. I nuovi terroristi diventarono invece i musulmani che avevano perso il controllo del paese” (ibidem). "Segue sotto".

domenica 4 gennaio 2015

Diritti, politica e cittadinanza

Lo Stato moderno: diritti, politica e cittadinanza, in, “Sociologia: La Società in Rete” (numero unico anno VI), pp. 36-43. ISSN 1970-5972.