Responsabilità professionale

difesaResponsabilità per l’avvocato anche se l’adozione dei mezzi di difesa sia stata sollecitata dal cliente stesso. La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è dei mezzi utilizzati per la difesa e non la garanzia del risultato finale, presuppone la violazione del dovere di diligenza. Pertanto tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, maggio 2015, in Diritto e Giustizia).