venerdì 12 giugno 2015

Peculato d’uso

Qualche breve riflessione a proposito di peculato d’uso. Vale a dire del reato previsto e punito dall'articolo 314 del Codice penale, e cioè quando “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”. Vasta è la produzione giurisprudenziale che negli anni ha trattato il tema in oggetto, ma nel caso in esame porto ad esempio l’uso del telefono di istituto (immaginiamo cellulare) da parte del pubblico funzionario per fini privati.

A tal proposito, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite penali, sentenza 2 maggio 2013, n. 19054) ha sancito che l’uso per fini personali del telefono assegnato per esigenze di ufficio integra sempre una condotta illecita. Questo perché l’agente distoglie il bene fisico (costituito dall'apparecchio telefonico di cui ha il possesso per ragioni di ufficio) dalla sua destinazione pubblicistica, utilizzandolo dunque per finalità personali, ed essendo del tutto irrilevante il fatto che il bene stesso non fuoriesca materialmente dalla sfera di disponibilità della pubblica amministrazione.