lunedì 23 gennaio 2017

Armi e caccia

In tema di caccia, armi e munizioni, la pronuncia qui in esame riguarda il rigetto da parte del Questore dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia e divieto di detenere armi e munizioni, presentata da un cittadino le quali indagini sul suo conto avevano rivelato che il medesimo era «stato denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza per i reati di furto aggravato e di alterazione di arma comune da sparo [...]. A seguito di una perquisizione presso la sua abitazione, i Carabinieri, oltre ad altra merce [...] rinvenivano anche una pistola “Beretta” [...], sulla quale era stato applicato un silenziatore di foggia artigianale». Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari aveva «disposto l’archiviazione sia del procedimento penale relativo al delitto di furto (per mancanza di querela), sia di quello relativo al delitto di alterazione di arma (per insussistenza del fatto, in quanto gli elementi applicati all'arma non alteravano le potenzialità offensive dell’arma)».


Nonostante l’esito processuale (penale) favorevole all'indagato, il Questore ebbe comunque a motivare che il diniego del porto d’armi trovava giustificazione dal fatto che da quanto emerso a carico dell’interessato risultava sufficiente per «consentire all'Autorità di Pubblica sicurezza di valutarli autonomamente e indipendentemente dall'esito in sede penale». Osservando nello specifico che l’episodio del furto fu accertato in flagrante e che la relativa archiviazione del procedimento penale scaturì solo per assenza di presentazione della necessaria querela della parte offesa.

Inoltre: «Quanto all'arma [...] rinvenuta nella abitazione, il Questore rileva che nonostante il relativo procedimento penale sia stato archiviato, “resta il fatto che un’arma [...] come quella sopra descritta può senz'altro essere utilizzata per attività di bracconaggio e, invero, non si vede per quale legittima attività potrebbe essere stata così predisposta (i silenziatori sono peraltro parti di arma e rientrano tra i “materiali d’armamento” e pertanto quello “di foggia artigianale” di cui era il possesso (il richiedente il rinnovo) non poteva essere legalmente detenuto”».

Infine: «la normativa in materia di pubblica sicurezza non richiede che le valutazioni prognostiche sull'affidabilità del titolare di porto d'armi, qualora sfavorevoli, si fondino su fatti oggetto di un accertamento penale. Dunque, la Questura ha espresso una valutazione negativa scaturente dal diretto ed autonomo riscontro della complessiva situazione del soggetto, con conseguente prognosi di inaffidabilità. Il Questore conclude affermando che il (ricorrente) ha “dato dimostrazione di effettiva capacità di abusare delle armi e delle relative autorizzazioni” e che, pertanto, non sussiste più nei suoi confronti, “la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle medesime”».

Ebbene, sulla base dei fatti così come ricostruiti nella sentenza, analizzati e letti in combinato disposto con gli articoli 10, 11, 39 e 43 del TULPS [1], la giustizia amministrativa ha ritenuto legittimo il diniego del Questore riguardo al rinnovo del porto d'armi per uso caccia e divieto di detenzione di armi e munizioni, nonostante l’esito del procedimento penale favorevole all'interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 107/2017; decisione 1 dicembre 2016, deposito 16 gennaio 2017).

[1] Note

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (Estratto)

Art. 10. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art. 11 [...] Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 39. Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Art. 43. Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.