Disturbo delle persone

Nel caso in esame, la Cassazione si è occupata della responsabilità ricadente in capo ai genitori, verso i quali, appunto, incombe l’obbligo di vigilare, e dunque impedire, affinché i figli minorenni non rechino disturbo ai vicini di casa. All'imputato (genitore) era contestato il reato previsto e punito dall'articolo 659 del Codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), nello specifico: «per avere dal proprio appartamento, con emissioni sonore prodotte dall'impianto stereo e, comunque, omettendo di adottare le dovute cautele, arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini».


Infatti, scrivono i giudici: «La censura svolta ha richiamato [...] il principio secondo cui affinché sussista la contravvenzione in oggetto relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio [...] la sentenza impugnata ha chiaramente ed analiticamente riportato gli elementi di prova dai quali doveva ritenersi che i rumori fossero stati percepiti ben al di là addirittura dell'ambito condominiale [...] secondo cui la musica ad alto volume si percepiva già ad ottanta metri di distanza dal condominio. Sicché, in tale contesto, appare del tutto corretta l'ulteriore affermazione della sentenza secondo cui il fatto che solo due persone avessero ritenuto di denunciare il fatto non poteva evidentemente incidere sulla sussistenza del reato».

Inoltre, a proposito della «posizione di garanzia data dall'esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore», e dunque della conseguente responsabilità in tal senso, proseguono i giudici: «L'art. 40, comma 2, cod. pen. prevede che “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori” secondo quanto previsto dall'art. 2048 cod. civ. Va infatti chiarito come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza [...] che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo restando salva la possibilità [...] di provare di non avere potuto impedire il fatto. Si è del resto ulteriormente chiarito che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente [...] è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico [...] ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 53102/2016, udienza e decisione del 22 settembre 2016).