mercoledì 25 gennaio 2017

Permesso di soggiorno

Sussistono nell'ordinamento dei limiti ben precisi oltre i quali non è vi possibile margine di discrezionalità, da parte dell’autorità preposta, nel rilasciare il titolo necessario allo straniero per poter soggiornare nel nostro Paese. Nel caso e sentenza in esame, i giudici amministrativi – riguardo un lavoratore autonomo straniero e residente in Italia fin dal 1990 insieme al proprio unico fratello – ribadiscono che l’ambito applicativo delle leggi in materia: «è univoco nel disporre che deve esservi la revoca del titolo di soggiorno (e quindi, a maggior ragione, la reiezione della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso) nei confronti di chi sia stato condannato irrevocabilmente per i reati [...] che comprendono tutte le ipotesi di contraffazione, alterazione o indebito uso di marchi o di segni distintivi dei prodotti [...] senza che sia necessaria alcuna ulteriore motivazione in ordine alla pericolosità sociale [...] comportamenti la cui pericolosità sociale può non emergere, se li si considera singolarmente, ma che rientrano nell'ambito di fenomeni di illegalità di vaste proporzioni, che recano un grave pregiudizio ai diritti di proprietà industriale e incidono negativamente sulle regole della concorrenza, con pregiudizio di chi rispetti invece la legge» (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 5014/16; decisione del 3 novembre 2016; deposito del 28 novembre 2016).