lunedì 13 febbraio 2017

Sul mobbing

La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sugli elementi tipici caratterizzanti la configurazione del mobbing. Infatti, richiamando precedenti pronunce, si ribadisce che «a tal fine devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi» (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2142/17; decisione del 22 novembre 2016; deposito del 27 gennaio 2017).