Sociologia Contemporanea

Di seguito alcuni contributi tratti da “Sociologia Contemporanea” (Rivista Telematica di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale. Pubblicazione Online ISSN 2421-5872). Anno 2018

Intervista di Gianni Minà

Antonino Caponnetto (1920-2002), intervistato da Gianni Minà, racconta dell’esperienza del pool antimafia attraverso una ricostruzione dettagliata di fatti ed eventi, nonché una rassegna di riferimenti a persone perbene e ad altre diversamente tali.

Dibattito su Aldo Moro

In ricordo del giudice Severino Santiapichi (1926-2016). Dibattito su: “Aldo Moro, trent'anni dopo”. Organizzato da Università degli Studi della Sicilia Centrale Kore di Enna e Università degli Studi di Palermo. Registrato ad Enna il 13 maggio 2008.

Il 25 aprile 1945

La Festa della Liberazione, che simbolicamente si celebra il 25 aprile di ogni anno, è dedicata al ricordo delle ultime fasi della Seconda guerra mondiale, ovvero dell’occupazione nazifascista in Italia, la quale, liberazione appunto, non si contemplò nell'unica giornata del 25 aprile 1945. Ebbene, a distanza di decenni da quei tragici eventi, c’è chi comprensibilmente chiede giustizia, e in qualche modo la ottiene pure, o comunque per certi versi può ritenersi ragionevolmente soddisfatto. Tribunale di Sulmona, Ordinanza ex artt. 702-bis e 702-ter Codice procedura civile, del 2 novembre 2017, sui fatti di causa tra il Comune di Roccaraso, in persona del sindaco pro tempore, ed un numero consistente di cittadini; contro: la Repubblica Federale di Germania. Con ricorso depositato il 14.01.2015, il Comune di Roccaraso, in persona del sindaco pro tempore più altri, chiedevano al Tribunale di Sulmona di condannare la Repubblica Federale di Germania, nonché, occorrendo, i Ministeri delle Finanze e degli Esteri del detto Stato, al risarcimento dei danni subiti per l’eccidio commesso tra il 16 ed il 21 novembre 1943 dai soldati appartenenti alla XI Compagnia del III Battaglione del I Reggimento della I Divisione paracadutisti, sotto il comando del LXXVI Corpo d’Armata tedesco, ai danni di 128 abitanti della frazione di Pietransieri, nel Comune di Roccaraso (AQ). Nessuno si costituiva per la Repubblica Federale Tedesca la quale, perciò, veniva dichiarata contumace. Tuttavia, l’Ambasciata tedesca in Italia trasmetteva nota nella quale rappresentava che non avrebbe depositato ulteriori atti nel corso del giudizio, non riconoscendo la giurisdizione italiana in relazione alla causa in oggetto, conformemente a quanto statuito dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 03.02.2012 cui l’Italia aveva l’obbligo di conformarsi allo Statuto delle Nazioni Unite. Parimenti, con ulteriore comparsa a sostegno delle ragioni della resistente Repubblica Federale Tedesca, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, esponendo di avere interesse al rigetto delle domande in quanto proposte in violazione dell’immunità che il diritto internazionale consuetudinario riconosce agli Stati esteri nei confronti delle giurisdizioni nazionali, con conseguente esposizione dell’Italia al rischio di condanna per il risarcimento dei danni subiti dalla Germania, ed eccependo l’inammissibilità delle domande proposte per avere lo Stato Italiano rinunciato ad ogni pretesa nei confronti della Germania in forza del Trattato di pace di Parigi del 10.02.1947, nonché dell’Accordo di Bonn del 02.06.1961. Motivi della decisione. Tra le altre conclusioni: «È fuor di dubbio, dunque, che il Terzo Reich fosse direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi soldati, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver teorizzato ed attuato, per il tramite delle forze armate, una vera e propria politica del terrore. Né osta, a tale affermazione di responsabilità, l’incertezza circa l’identificazione dei soldati che materialmente eseguirono l’eccidio, avendo la Cassazione già avuto modo di statuire come l’azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato dell’autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell’autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico o di dipendenza». Pertanto, «la Repubblica Federale di Germania, quale successore del Terzo Reich», è da considerare responsabile dei fatti contestati allorché: «Nella fattispecie i crimini di guerra e contro l’umanità ascritti al Terzo Reich […] hanno determinato lo sterminio di buona parte della popolazione […] composta prevalentemente da anziani, donne e bambini, e sono stati attuati con modalità efferate, in spregio del più elementare senso di umanità e dei valori accolti in ogni società civile. Non può, allora, porsi in dubbio che i fatti di causa abbiano provocato dolore, sofferenze e sbigottimento nella collettività di cui il Comune di Roccaraso costituisce ente esponenziale, creando nella memoria collettiva una ferita non rimarginata che è, ancora oggi, fonte di indelebile turbamento e, pertanto, di danno non patrimoniale risarcibile» (cfr. Tribunale di Sulmona, Ordinanza del 02.11.2017).

Carcere e permessi

Una premessa per i meno esperti. L’articolo 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è una disposizione abbastanza complessa da riassumere in poche righe, tuttavia, per ciò che riguarda il presente contributo, la materia tratta del «Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti». Già da questa breve introduzione, credo si comprenda abbastanza bene perché ai detenuti, il più delle volte, è rigettata la loro richiesta di permesso di necessità previsto invece da un’altra disposizione normativa della stessa legge, l’articolo 30, che così, brevemente, stabilisce: «Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo […] Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». Ebbene, il caso qui in esame ha come protagonista un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per reati cosiddetti ostativi dei benefici penitenziari, ex art. 4-bis sopra citato, al quale soggetto il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità emesso dal magistrato di sorveglianza, con riguardo all'istanza di potersi recare a far visita alla consorte in procinto di parto, incinta a seguito di fecondazione assistita. Il detenuto ricorre per cassazione, lamentando «la violazione dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del permesso […] di necessità […] e vizio di motivazione […] censurando la subordinazione della concedibilità del permesso al verificarsi di un evento di esclusiva natura negativa o irripetibile, anziché al suo carattere importante e particolarmente significativo nella vita della persona», ottenendo così l’accoglimento del ricorso e rinvio per un nuovo esame. Nel richiamare anche orientamenti precedenti, i giudici, a fondamento del rinvio, hanno così motivato: «i requisiti della particolare gravità dell’evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell’evento stesso – da intendersi nella sua accezione di fatto storico specifico e ben individuato – di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico: assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell'esperienza umana della detenzione carceraria […] In particolare, e in coerenza con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della stessa […] è stata ritenuta l’incidenza rilevantissima, se non addirittura decisiva, che devono assumere il contatto coi familiari e il ruolo della famiglia nel contesto interpretativo dei requisiti […] caratterizzanti l’evento che legittima la concessione del permesso […] di necessità». Concludendo poi, che: «L’affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la nascita di un figlio non costituisce, per il genitore, un evento (necessariamente) irripetibile potrebbe anche apparire fondata dal punto di vista strettamente naturalistico, ma non è condivisibile sotto il profilo […] della sua concreta incidenza sull'esperienza umana del genitore interessato, per il quale la nascita di ciascun figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita. Non può negarsi, del pari, la natura fortemente coinvolgente dell’evento-parto in sé, anche se destinato ad avvenire con metodi naturali, sotto il profilo della intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute tanto della madre quanto del bambino, concorrendo a conferire quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare gravità dell’evento familiare» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 48424/2017, decisa il 26/05/2017).

Umberto Eco

Umberto Eco (1932-2016), Torino 2015: «I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel». Fonte video: Repubblica TV.